GTTI English Version Versione Italiana

Elenco Soci

Elenco dei Soci ufficiale

Copia della lista dei Soci al 21/7/2010 in formato pdf

Elenco delle domande pendenti in attesa di approvazione

Copia della lista di richieste Soci al 21/7/2010 in formato pdf

Statuto e Regolamento

13/2/2009:
Atto costitutivo dell'associazione GTTI

Copia dell' atto depositato presso il notatio che sancisce formalmente la nascita dell'associazione.

Versione dello Statuto della associazione GTTI

Data: 22 settembre 2008 -- Versione: 2.0 come licenziato dalla riunione di Giunta del 22/09/08

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La bozza precedente di Statuto della associazione GTTI

Data: 5 giugno 2008 -- Versione: 1.0

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Regolamento del Gruppo Nazionale di Ricerca in Telecomunicazioni e Teoria dell'Informazione (GTTI)

Data: 18 giugno 2007 -- Versione: 2.0

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Articolo 1 - Finalità e scopi del gruppo

Il Gruppo nazionale di ricerca in Telecomunicazioni e Teoria dell'Informazione (GTTI) è composto da persone che, operando presso Università, Enti o Aziende, sono coinvolte nella ricerca nel settore delle Telecomunicazioni in Italia.
Sono obiettivi principali del Gruppo:

Articolo 2 - Unità di Ricerca

Il Gruppo si articola in Unità di Ricerca. Possono essere sedi di una, ed una sola, Unità di Ricerca le seguenti strutture:
  1. Atenei
  2. Centri ed Istituti di ricerca
  3. Centri di ricerca industriali
  4. Altri enti che possano qualificarsi come centri autonomi di spesa i quali svolgano significativa e continuativa attività di ricerca nel campo delle Telecomunicazioni in Italia.

Articolo 3 - Membri del Gruppo

Sono Membri del Gruppo tutti coloro che svolgono attività di ricerca presso una Unità di Ricerca e che facciano domanda di adesione al GTTI.
Possono essere membri del Gruppo a titolo individuale, cioè senza appartenere ad alcuna Unità di Ricerca, anche singoli soggetti che sono coinvolti nella ricerca nel settore delle telecomunicazioni in Italia. Le richieste di afferenza come Membro Individuale sono soggette all'approvazione del Consiglio Scientifico.

Articolo 4 - Organi del Gruppo

Sono Organi del Gruppo:
  1. il Consiglio Scientifico;
  2. il Presidente;
  3. il Segretario;
  4. la Giunta.

Articolo 5 - Rappresentanti delle Unità di Ricerca

Ogni Unità di Ricerca elegge un Rappresentante, i cui nominativi vengono segnalati al Presidente e al Segretario. L'elettorato attivo e passivo dell'Unità è costituito dai Membri del GTTI di quella Unità. In caso di dimissioni di un Rappresentante, si procederà ad elezioni supplementari per rimpiazzarlo.
I Rappresentanti delle Unità di Ricerca fanno parte di diritto del Consiglio Scientifico, del quale partecipano alle riunioni e delle cui attività informano i Membri della propria Unità. Nel caso di impossibilità a prendere parte ad una riunione, il Rappresentante può delegare un altro membro della stessa Unità di Ricerca a rappresentarlo, comunicandolo per iscritto al Segretario.

Articolo 6 - Consiglio Scientifico

Il Consiglio Scientifico è formato dai Rappresentanti delle Unità di Ricerca, dai Membri della Giunta, dai Presidenti passati, dal Segretario e dal Presidente in carica, che lo presiede.
I suoi compiti sono: Il Consiglio Scientifico si riunisce almeno una volta l'anno, e quando lo ritenga opportuno il Presidente, oppure ne faccia richiesta motivata almeno un terzo dei propri componenti.
Il Consiglio Scientifico elegge il Presidente, il Segretario ed i Membri della Giunta prima della scadenza del mandato vigente. L'elezione avviene sulla base di candidature che debbono essere presentate al Segretario almeno un mese prima dell'elezione. Il Segretario in carica informa tempestivamente tutto l'elettorato delle candidature.

Articolo 7 - Giunta

La Giunta è formata dal Presidente, dal Segretario e da 3 altri appartenenti al Gruppo eletti dal Consiglio Scientifico. La Giunta si riunisce su convocazione del Presidente, che la presiede.
Essa entra in carica col nuovo Presidente e vi rimane per tutta la durata del suo mandato. In caso di dimissioni o di indisponibilità prolungata di un Membro della Giunta, egli viene rimpiazzato dal primo dei non eletti.
Il suo compito è quello di supportare direttamente il Presidente nelle relazioni con gli Enti esterni, nella cura delle iniziative del Gruppo e nelle questioni da sottoporre al Consiglio Scientifico.

Articolo 8 - Segretario

Il Segretario, eletto dal Consiglio Scientifico, redige e conserva i verbali relativi alle riunioni della Giunta e del Consiglio Scientifico, e cura le comunicazioni tra gli organi del Gruppo e tra questi ultimi e le Unità di Ricerca.
Egli entra in carica col nuovo Presidente e vi rimane per tutta la durata del suo mandato. In caso di dimissioni o di indisponibilità prolungata, egli viene rimpiazzato dal primo dei non eletti.

Articolo 9 - Presidente

Il Presidente rappresenta il GTTI nelle relazioni con gli Enti esterni, cura tutte le iniziative del Gruppo ed istruisce le questioni da sottoporre alla Giunta e al Consiglio Scientifico. Prepara annualmente una relazione sullo stato del GTTI da sottoporre al Consiglio Scientifico. Il voto del Presidente è decisivo in caso di parità in tutte le votazioni degli Organi del Gruppo, ad eccezione delle elezioni di rinnovo degli Organi (Art. 11).
In caso di dimissioni o di indisponibilità prolungata del Presidente, si procede a nuove elezioni di tutti gli Organi.
Tutte le riunioni degli Organi del Gruppo sono convocate dal Presidente, che rende noto l'Ordine del Giorno con almeno due settimane di anticipo.

Articolo 10 - Durata delle cariche

Tutte le cariche del Gruppo (Rappresentanti delle Unità, Membri della Giunta, Segretario, Presidente) sono elettive, hanno validità triennale e non possono essere assunte da una stessa persona per più di 2 volte consecutivamente.

Articolo 11 - Votazioni

Tutte le votazioni del Consiglio Scientifico, comprese quelle relative alle elezioni degli Organi, sono a maggioranza relativa ed hanno valore quando vi partecipino almeno metà dei Rappresentanti eletti dalle Unità di Ricerca in Atenei. Le elezioni degli Organi (con l'esclusione delle elezioni dei Rappresentanti di Unità) si tengono di norma in occasione delle Riunioni Annuali del Gruppo.
Le elezioni del Presidente, del Segretario e dei Membri della Giunta avvengono contestualmente, nel corso di una stessa sessione di votazione a scrutinio segreto. Ogni Membro del Consiglio Scientifico dispone di un solo voto per le elezioni di Presidente e Segretario e di due voti per l'elezione dei Membri della Giunta. Risultano eletti i candidati che riportano il maggior numero di voti. In caso di parità risulta eletto il più anziano anagraficamente.
I Rappresentanti di Unità vengono eletti con elezioni organizzate nella sede della Unità di Ricerca a cura del Rappresentante in carica. Tali elezioni avvengono con anticipo di due mesi rispetto alle elezioni di rinnovo delle cariche ed hanno valore quando vi partecipino almeno la metà dei Membri di quella Unità.

Articolo 12 - Norme Transitorie sulle Unità di Ricerca

All'atto dell'approvazione del presente Regolamento le Unità di Ricerca del GTTI sono quelle elencate nella relazione annuale del 2006. Entro un anno dall'approvazione del presente Regolamento, la Giunta aggiornerà tale elenco rivedendo la posizione delle Unità di Ricerca che abbiano subìto trasformazioni di varia natura o che non risultino più attive. Come norma transitoria, le attuali cariche vengono prorogate fino alla Riunione dell'anno 2009.