IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
Vista la
legge 23 agosto 1988, n. 400, ed in particolare l'articolo
17, comma
3;
Visto l'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127,
e
successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente
della Repubblica 27 gennaio 1998,
n. 25;
Visto il decreto del Ministero
del lavoro 25 marzo 1998, n. 142;
Vista la legge 3 luglio 1998, n.
210;
Vista la legge 2 agosto 1999, n. 264;
Visti i pareri del Consiglio
universitario nazionale (CUN) e della
Conferenza dei rettori delle
universita' italiane (CRUI), resi
rispettivamente il 6 maggio 1999 e il 15
aprile 1999;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla
sezione
consultiva degli atti normativi nell'adunanza del 7 giugno
1999;
Visto il parere della VII commissione della Camera dei
deputati,
reso il 13 ottobre 1999;
Considerato che la VII commissione del
Senato non ha espresso
parere;
Vista la comunicazione alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri,
a norma dell'articolo 17, comma 3, della predetta
legge n. 400 del
1988 (nota n. 2020/III/6.99 del 29 ottobre 1999) cosi' come
attestata
dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, con nota del 3
novembre
1999, prot. n. DAGL 1.1.1.4/31830.4.23.36);
A d o t t a
il
seguente regolamento:
Art. 1.
Definizioni
1. Ai sensi del presente
regolamento si intende:
a) per Ministro o Ministero, il Ministro o il
Ministero
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica;
b)
per decreto o decreti ministeriali, uno o piu' decreti emanati
ai sensi e
secondo le procedure di cui all'articolo 17, comma 95,
della legge 15 maggio
1997, n. 127, e successive modificazioni;
c) per regolamenti didattici di
ateneo, i regolamenti di cui
all'articolo 11, comma 1, della legge 19
novembre 1990, n. 341;
d) per regolamenti didattici dei corsi di studio, i
regolamenti
di cui all'articolo 11, comma 2, della legge 19 novembre 1990,
n.
341;
e) per corsi di studio, i corsi di laurea, di
laurea
specialistica e di specializzazione, come individuati
nell'articolo
3;
f) per titoli di studio, la laurea, la laurea
specialistica e il
diploma di specializzazione rilasciati al termine dei
corrispondenti
corsi di studio, come individuati nell'articolo 3;
g) per
classe di appartenenza di corsi di studio, l'insieme dei
corsi di studio,
comunque denominati, raggruppati ai sensi
dell'articolo 4;
h) per settori
scientifico-disciplinari, i raggruppamenti di
discipline di cui al decreto
ministeriale 23 giugno 1997, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 175 del
29 luglio 1997, e successive
modifiche;
i) per ambito disciplinare, un
insieme di settori
scientifico-disciplinari culturalmente e professionalmente
affini,
definito dai decreti ministeriali;
l) per credito formativo
universitario, la misura del volume di
lavoro di apprendimento, compreso lo
studio individuale, richiesto ad
uno studente in possesso di adeguata
preparazione iniziale per
l'acquisizione di conoscenze ed abilita' nelle
attivita' formative
previste dagli ordinamenti didattici dei corsi di
studio;
m) per obiettivi formativi, l'insieme di conoscenze e abilita'
che
caratterizzano il profilo culturale e professionale, al
conseguimento delle
quali il corso di studio e' finalizzato;
n) per ordinamento didattico di un
corso di studio, l'insieme
delle norme che regolano i curricula del corso di
studio, come
specificato nell'articolo 11;
o) per attivita' formativa,
ogni attivita' organizzata o prevista
dalle universita' al fine di assicurare
la formazione culturale e
professionale degli studenti, con riferimento, tra
l'altro, ai corsi
di insegnamento, ai seminari, alle esercitazioni pratiche o
di
laboratorio, alle attivita' didattiche a piccoli gruppi, al
tutorato,
all'orientamento, ai tirocini, ai progetti, alle tesi, alle
attivita'
di studio individuale e di autoapprendimento;
p) per curriculum,
l'insieme delle attivita' formative
universitarie ed extrauniversitarie
specificate nel regolamento
didattico del corso di studio al fine del
conseguimento del relativo
titolo.
Avvertenza:
Il
testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione
competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comm 3, del testo unico delle
disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti
del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della
Repubblica italiana,
approvato con decreto D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092,
al
solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di
legge alle
quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e L'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- La legge 9 maggio
1989, n. 168, prevede "Istituzione
del Ministero dell'universita' e della
ricerca scientifica
e tecnologica".
- L'art. 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n.
400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento
della Presidenza del Consiglio dei Ministri), prevede:
"3. Con
decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di
competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la
legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie
di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti
interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da
parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non
possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal
Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei
Ministri prima della loro emanazione".
- Si riporta il testo dell'art. 17,
comma 95, della
legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per
lo
snellimento dell'attivita' amministrativa e dei
procedimenti di
decisione e di controllo):
"95. L'ordinamento degli studi dei corsi di
diploma
universitario, di laurea e di specializzazione di cui
agli
articoli 2, 3 e 4 della legge 19 novembre 1990, n. 341,
e'
disciplinato dagli atenei, con le modalita' di cui
all'articolo 11,
commi 1 e 2, della predetta legge, in
conformita' a criteri generali
definiti, nel rispetto della
normativa comunitaria vigente in materia,
sentiti il
Consiglio universitario nazionale e le commissioni
parlamentari
competenti, con uno o piu' decreti del
Ministro dell'universita' e della
ricerca scientifica e
tecnologica, di concerto con altri Ministri
interessati,
limitatamente ai criteri relativi agli ordinamenti per
i
quali il medesimo concerto e' previsto alla data di entrata
in vigore
della presente legge, ovvero da disposizioni del
commi da 96 a 119 del
presente articolo. I decreti di cui
al presente comma determinano
altresi':
a) con riferimento ai corsi di cui al presente comma,
accorpati
per aree omogenee, la durata, anche in deroga a
quanto previsto dagli
articoli 2, 3 e 4 della legge
19 novembre1990, n. 341, e successive
modificazioni, ed
anche eventualmente comprensiva del percorso formativo
gia'
svolto, l'eventuale serialita' dei predetti corsi e dei
relativi
titoli, gli obiettivi formativi qualificanti,
tenendo conto degli sbocchi
occupazionali e della
spendibilita' a livello internazionale, nonche'
la
previsione di nuove tipologie di titoli rilasciati dalle
universita',
in aggiunta o in sostituzione a quelli
determinati dall'articolo 1 della
legge 19 novembre 1990,
n. 341, in corrispondenza di attivita' didattiche di
base,
specialistiche, di perfezionamento scientifico, di alta
formazione
permanente e ricorrente;
b) modalita' e strumenti per l'orientamento e
per
favorire la mobilita' degli studenti, nonche' la piu'
ampia
informazione sugli ordinamenti degli studi, anche
attraverso
l'utilizzo di strumenti informatici e
telematici;
c) modalita' di
attivazione da parte di universita'
italiane, in collaborazione con atenei
stranieri, dei corsi
universitari di cui al presente comma, nonche' di
dottorati
di ricerca, anche in deroga alle disposizioni di cui al
Capo II
del titolo III del decreto del Presidente della
Repubblica 11 luglio 1980, n.
382".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio
1998, n. 25,
riguarda: "Regolamento recante disciplina dei
procedimenti relativi allo
sviluppo ed alla programmazione
del sistema universitario, nonche' ai
comitati regionali di
coordinamento, a norma dell'articolo 20, comma 8,
lettere
a) e b), della legge 15 marzo 1997, n. 59".
- Il decreto del
Ministero del lavoro 25 marzo 1998, n.
142, prevede: "Norme di attuazione dei
principi e dei
criteri di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno
1997,
n. 196, sui tirocini formativi e di orientamento".
- La legge 3
luglio 1998, n. 210, concerne: "Norme per
il reclutamento dei ricercatori e
dei professori
universitari di ruolo".
- La legge 2 agosto 1999, n. 264,
prevede: "Norme in
materia di accessi ai corsi universitari".
Note
all'art. 1:
- Per il testo dell'art. 17, comma 95, della legge
15 maggio
1997 n. 127, si veda nelle note alle premesse.
- L'art. 11, commi 1 e 2,
della legge 19 novembre 1990,
n. 341, (Riforma degli ordinamenti didattici
universitari),
prevede:
"1. L'ordinamento degli studi dei corsi di
cui
all'articolo 1, nonche' dei corsi e delle attivita'
formative di cui
all'articolo 6, comma 2, e' disciplinato,
per ciascun ateneo, da un
regolamento degli ordinamenti
didattici, denominato "regolamento didattico di
ateneo". Il
regolamento e' deliberato dal senato accademico, su
proposta
delle strutture didattiche, ed e' inviato al
Ministero dell'universita' e
della ricerca scientifica e
tecnologica per l'approvazione. Il Ministro,
sentito il
CUN, approva il regolamento entro centottanta giorni
dal
ricevimento, decorsi i quali senza che il Ministro si sia
pronunciato
il regolamento si intende approvato. Il
regolamento e' emanato con decreto
del rettore.
2. I consigli delle strutture didattiche determinano,
con
apposito regolamento, in conformita' al regolamento
didattico di ateneo e nel
rispetto della liberta' di
insegnamento, l'articolazione dei corsi di
diploma
universitario e di laurea, dei corsi di specializzazione e
di
dottorato di ricerca, i piani di studio con relativi
insegnamenti
fondamentali obbligatori, i moduli didattici,
la tipologia delle forme
didattiche, ivi comprese quelle
dell'insegnamento a distanza, le forme di
tutorato, le
prove di valutazione della preparazione degli studenti e
la
composizione delle relative commissioni, le modalita' degli
obblighi di
frequenza anche in riferimento alla condizione
degli studenti lavoratori, i
limiti delle possibilita' di
iscrizione ai fuori corso, fatta salva la
posizione dello
studente lavoratore, gli insegnamenti utilizzabili per
il
conseguimento di diplomi, nonche' la propedeuticita' degli
insegnamenti
stessi, le attivita' di laboratorio, pratiche
e di tirocinio e l'introduzione
di un sistema di crediti
didattici finalizzati al riconoscimento dei corsi
seguiti
con esito positivo, ferma restando l'obbligatorieta' di
quanto
previsto dall'articolo 9, comma 2, lettera d)".
- Il decreto ministeriale 23
giugno 1997 concerne:
"Rideterminazione dei settori
scientifico-disciplinari".
Art. 2.
F i n a l i t a'
1. Ai sensi
dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997,
n. 127, e successive
modificazioni e integrazioni, il presente
regolamento detta disposizioni
concernenti i criteri generali per
l'ordinamento degli studi universitari e
determina la tipologia dei
titoli di studio rilasciati dalle
universita'.
2. Ai fini della realizzazione dell'autonomia didattica di
cui
all'articolo 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341, le
universita',
con le procedure previste dalla legge e dagli statuti,
disciplinano
gli ordinamenti didattici dei propri corsi di studio in
conformita'
con le disposizioni del presente regolamento e di successivi
decreti
ministeriali.
Note all'art. 2:
- Per il
testo dell'art. 17, comma 95, della legge
15 maggio 1997, n. 127, si veda
nelle note alle premesse.
- Per il testo dell'art. 11 della legge 19
novembre
1990, n. 341, si veda nelle note all'art. 1.
Art. 3.
Titoli e corsi di studio
1. Le
universita' rilasciano i seguenti titoli di primo e di
secondo livello:
a)
laurea (L);
b) laurea specialistica (LS).
2. Le universita' rilasciano
altresi' il diploma di
specializzazione (DS) e il dottorato di ricerca
(DR).
3. La laurea, la laurea specialistica, il diploma
di
specializzazione e il dottorato di ricerca sono conseguiti al
termine,
rispettivamente, dei corsi di laurea, di laurea
specialistica, di
specializzazione e di dottorato di ricerca
istituiti dalle universita'.
4.
Il corso di laurea ha l'obiettivo di assicurare allo studente
un'adeguata
padronanza di metodi e contenuti scientifici generali,
nonche' l'acquisizione
di specifiche conoscenze professionali.
5. Il corso di laurea specialistica
ha l'obiettivo di fornire allo
studente una formazione di livello avanzato
per l'esercizio di
attivita' di elevata qualificazione in ambiti
specifici.
6. Il corso di specializzazione ha l'obiettivo di fornire
allo
studente conoscenze e abilita' per funzioni richieste
nell'esercizio
di particolari attivita' professionali e puo' essere
istituito
esclusivamente in applicazione di specifiche norme di legge o
di
direttive dell'Unione europea.
7. I corsi di dottorato di ricerca e il
conseguimento del relativo
titolo sono disciplinati dall'articolo 4 della
legge 3 luglio 1998,
n. 210, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 6,
commi 5 e 6.
8. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 6 della
legge
19 novembre 1990, n. 341, in materia di formazione finalizzata e
di
servizi didattici integrativi. In particolare, in
attuazione
dell'articolo 1, comma 15, della legge 14 gennaio 1999, n. 4,
le
universita' possono attivare, disciplinandoli nei regolamenti
didattici
di ateneo, corsi di perfezionamento scientifico e di alta
formazione
permanente e ricorrente, successivi al conseguimento della
laurea o della
laurea specialistica, alla conclusione dei quali sono
rilasciati i master
universitari di primo e di secondo livello.
9. Sulla base di apposite
convenzioni, le universita' italiane
possono rilasciare i titoli di cui al
presente articolo, anche
congiuntamente con altri atenei italiani o
stranieri.
Note all'art. 3:
- Si riporta il testo
dell'art. 4 della legge
3 luglio1998, n. 210 (Norme per il reclutamento
dei
ricercatori e dei professori universitari di ruolo):
"Art. 4. - 1. I
corsi per il conseguimento del
dottorato di ricerca forniscono le competenze
necessarie
per esercitare, presso universita', enti pubblici o
soggetti
privati, attivita' di ricerca di alta
qualificazione.
2. Le universita',
con proprio regolamento,
disciplinano l'istituzione dei corsi di dottorato,
le
modalita' di accesso e di conseguimento del titolo, gli
obiettivi
formativi ed il relativo programma di studi, la
durata, il contributo per
l'accesso e la frequenza, le
modalita' di conferimento e l'importo delle
borse di studio
di cui al comma 5, nonche' le convenzioni di cui al
comma
4, in conformita' ai criteri generali e ai requisiti
di idoneita' delle sedi
determinati con decreto del
Ministro, adottato sentiti il Consiglio
universitario
nazionale e l'Osservatorio per la valutazione del
sistema
universitario e previo parere delle competenti
commissioni
parlamentari. I corsi possono essere altresi' istituiti
da
consorzi di universita'.
3. Alle borse di studio di cui al comma 5,
nonche' alle
borse di studio conferite dalle universita' per attivita'
di
ricerca post-laurea si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 6, commi
6 e 7, della legge 30 novembre 1989,
n. 398. Con decreti del Ministro sono
determinati
annualmente i criteri per la ripartizione tra gli atenei
delle
risorse disponibili per il conferimento di borse di
studio per la frequenza
dei corsi di perfezionamento, anche
all'estero, e delle scuole di
specializzazione, per i corsi
di dottorato di ricerca e per attivita' di
ricerca
post-laurea e post-dottorato.
4. Le universita' possono attivare
corsi di dottorato
mediante convenzione con soggetti pubblici e privati
in
possesso di requisiti di elevata qualificazione culturale e
scientifica
e di personale, strutture ed attrezzature
idonei.
5. Con decreti rettorali
sono determinati annualmente:
a) il numero di laureati da ammettere a ciascun
corso
di dottorato;
b) il numero di dottorandi esonerati dai
contributi
per l'accesso e la frequenza ai corsi, previa
valutazione
comparativa del merito e del disagio economico;
c) il numero,
comunque non inferiore alla meta' dei
dottorandi, e l'ammontare delle borse
di studio da
assegnare, previa valutazione comparativa del merito. In
caso
di parita' di merito prevarra' la valutazione della
situazione economica
determinata ai sensi del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 30
aprile 1997,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale
n. 132 del 9 giugno 1997, e successive
modificazioni e integrazioni.
6.
Gli oneri per il finanziamento delle borse di studio
di cui al comma 5
possono essere coperti mediante
convenzione con soggetti estranei
all'amministrazione
universitaria, secondo modalita' e procedure
deliberate
dagli organi competenti delle universita'.
7. La valutabilita'
dei titoli di dottorato di ricerca,
ai fini dell'ammissione a concorsi
pubblici per attivita'
di ricerca non universitaria, e' determinata con uno o
piu'
decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del
Ministro, di concerto con gli altri Minisiri
interessati.
8. Le
universita' possono, in base ad apposito
regolamento, affidare ai dottorandi
di ricerca una limitata
attivita' didattica sussidiaria o integrativa che non
deve
in ogni caso compromettere l'attivita' di formazione alla
ricerca. La
collaborazione didattica e' facoltativa, senza
oneri per il bilancio dello
Stato e non da' luogo a diritti
in ordine all'accesso ai ruoli delle
universita'".
- Il testo dell'art. 6 della legge 19 novembre1990, n.
341,
(Riforma sugli ordinamenti didattici universitari),
cosi' recita:
"Art. 6
- 1. Gli statuti delle universita' debbono
prevedere:
a) corsi di
orientamento degli studenti, gestiti
dalle universita' anche in
collaborazione con le scuole
secondarie superiori nell'ambito delle intese
tra i
Ministri dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica
e della pubblica istruzione, espresse ai sensi
dell'art. 4, legge 9 maggio
1989, n. 168, per l'iscrizione
agli studi universitari e per la elaborazione
dei piani di
studio, nonche' per l'iscrizione ai corsi post-laurea;
b)
corsi di aggiornamento del proprio personale
tecnico e amministrativo;
c)
attivita' formative autogestite dagli studenti nei
settori della cultura e
degli scambi culturali, dello
sport, del tempo libero, fatte salve quelle
disciplinate da
apposite disposizioni legislative in materia.
2. Le
universita' possono inoltre attivare, nei limiti
delle risorse finanziarie
disponibili nel proprio bilancio
e con esclusione di qualsiasi onere
aggiuntivo a carico del
bilancio dello Stato:
a) corsi di preparazione
agli esami di Stato per
l'abilitazione all'esercizio delle professioni ed
ai
concorsi pubblici;
b) corsi di educazione ed attivita' culturali
e
formative esterne, ivi compresi quelli per aggiornamento
culturale degli
adulti, nonche', quelli per la formazione
permanente, ricorrente e per i
lavoratori, ferme restando
le competenze delle regioni e delle province
autonome di
Trento e di Bolzano;
c) corsi di perfezionamento e
aggiornamento
professionale.
3. Le universita' rilasciano attestati sulle
attivita'
dei corsi previsti dal presente articolo.
4. I criteri e le
modalita' di svolgimento dei corsi e
delle attivita' formative, ad eccezione
di quelle previste
dalla lettera c) del comma 1, sono deliberati
dalle
strutture didattiche e scienfifiche, secondo le norme
stabiIite nel
regolamento di cui all'articolo 11".
- Il testo dell'art. 1, comma 15, della
legge
14 gennaio 1999, n. 4 (Disposizioni riguardanti il
settore
universitario e della ricerca scientifica, nonche' il
servizio di
mensa nelle scuole), prevede:
"15. All'articolo 17 della legge 15 maggio
1997, n.
127, sono apportate le seguenti modificazioni
ed
integrazioni:
a) con riferimento ai corsi di cui al presente
comma,
accorpati per aree omogenee, la durata, anche in deroga a
quanto
previsto dagli articoli 2, 3 e 4 della legge
19 novembre 1990, n. 341, e
successive modificazioni, ed
anche eventualmente comprensiva del percorso
formativo gia'
svolto, l'eventuale serialta' dei predetti corsi e
dei
relativi titoli, gli obiettivi formativi qualificanti,
tenendo conto
degli sbocchi occupazionali e della
spendibilita' a livello internazionale,
nonche' la
previsione di nuove tipologie di titoli rilasciati
dalle
universita', in aggiunta o in sostituzione a quelli
determinati
dall'articolo 1 della legge 19 novembre 1990,
n. 341, in corrispondenza di
attivita' didattiche di base,
specialistiche, di perfezionamento scientifico,
di alta
formazione permanente e ricorrente;
b) in ogni universita' o
istituto di istruzione
universitaria, nelle more dell'attuazione della
disciplina
di cui al comma 95, si applicano gli ordinamenti
didattici
vigenti alla data di entrata in vigore della presente
legge
fatta salva la facolta' per il Ministro dell'universita' e
della
ricerca scientifica e tecnologica di autorizzare,
sperimentalmente e per una
durata limitata, con proprio
decreto, previo parere del Consiglio
universitario
nazionale (CUN), modifiche ai predetti ordinamenti
ovvero
l'attivazione di corsi universitari, per i quali non
sussistano
ordinamenti didattici alla data di entrata in
vigore della presente legge,
purche' previsti nei piani di
sviluppo del sistema universitario e dagli
strumenti
attuativi del regolamento di cui all'articolo 20, comma
8,
lettera a), della legge 15 marzo 1997, n. 59, ovvero per i
quali sia
stato comunque acquisito il parere favorevole del
comitato regionale di
coordinamento di cui all'articolo 3
del decreto del Presidente della
Repubblica 27 gennaio
1998, n. 25;
c) al comma 11, dopo le parole: "dai
diplomi
universitari, sono inserite le seguenti: "dai diplomi di
scuole
dirette a fini speciali, dai diplomi di laurea, e
sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: ", nonche'
dagli altri titoli di cui al comma 95, lettera a)
;
d) al comma 119, secondo periodo, dopo le parole
"comma 8, lettere a) e'
inserita la seguente: ", b) ;
e) al comma 126, primo periodo, la parola:
"primaria
e' soppressa e, al secondo periodo, dopo le parole: "del
corso
di laurea , sono inserite le seguenti: "in scienze
della formazione primaria
".
Art. 4.
Classi di corsi di studi
1. I
corsi di studio dello stesso livello, comunque denominati
dagli atenei,
aventi gli stessi obiettivi formativi qualificanti e le
conseguenti attivita'
formative indispensabili di cui all'articolo
10, comma 1, sono raggruppati in
classi di appartenenza, nel seguito
denominate classi.
2. Le classi sono
individuate da uno o piu' decreti ministeriali.
Trascorso un triennio
dall'emanazione dei predetti decreti, modifiche
o istituzioni di singole
classi possono essere proposte dalle
universita' e, sentito il CUN,
determinate con decreto del Ministro
unitamente alle connesse disposizioni in
materia di obiettivi
formativi qualificanti e di conseguenti attivita'
formative.
3. I titoli conseguiti al termine dei corsi di studio dello
stesso
livello, appartenenti alla stessa classe, hanno identico
valore
legale.
Art. 5.
Crediti formativi
universitari
1. Al credito formativo universitario, di seguito
denominato
credito, corrispondono venticinque ore di lavoro per studente;
con
decreto ministeriale si possono motivatamente determinare
variazioni
in aumento o in diminuzione delle predette ore per singole
classi,
entro il limite del 20 per cento.
2. La quantita' media di lavoro
di apprendimento svolto in un anno
da uno studente impegnato a tempo pieno
negli studi universitari e'
convenzionalmente fissata in 60 crediti.
3. I
decreti ministeriali determinano, altresi', per ciascuna
classe di corsi di
studio la frazione dell'impegno orario complessivo
che deve essere riservata
allo studio personale o ad altre attivita'
formative di tipo individuale.
Tale frazione non puo' comunque essere
inferiore a meta', salvo nel caso in
cui siano previste attivita'
formative ad elevato contenuto sperimentale o
pratico.
4. I crediti corrispondenti a ciascuna attivita' formativa
sono
acquisiti dallo studente con il superamento dell'esame o di
altra
forma di verifica del profitto, fermo restando che la valutazione
del
profitto e' effettuata con le modalita' di cui all'articolo 11,
comma
7, lettera d).
5. Il riconoscimento totale o parziale dei crediti
acquisiti da uno
studente ai fini della prosecuzione degli studi in altro
corso della
stessa universita' ovvero nello stesso o altro corso di
altra
universita', compete alla struttura didattica che accoglie
lo
studente, con procedure e criteri predeterminati stabiliti
nel
regolamento didattico di ateneo.
6. I regolamenti didattici di ateneo
possono prevedere forme di
verifica periodica dei crediti acquisiti, al fine
di valutarne la non
obsolescenza dei contenuti conoscitivi, e il numero
minimo di crediti
da acquisire da parte dello studente in tempi
determinati,
diversificato per studenti impegnati a tempo pieno negli
studi
universitari o contestualmente impegnati in attivita' lavorative.
7.
Le universita' possono riconoscere come crediti formativi
universitari,
secondo criteri predeterminati, le conoscenze e
abilita' professionali
certificate ai sensi della normativa vigente
in materia, nonche' altre
conoscenze e abilita' maturate in attivita'
formative di livello
postsecondario alla cui progettazione e
realizzazione l'universita' abbia
concorso.
Art. 6.
Requisiti di ammissione ai corsi
di studio
1. Per essere ammessi ad un corso di laurea occorre essere
in
possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di altro
titolo
di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo. I
regolamenti didattici
di ateneo, ferme restando le attivita' di
orientamento, coordinate e svolte
ai sensi dell'articolo 11, comma 7,
lettera g), richiedono altresi' il
possesso o l'acquisizione di
un'adeguata preparazione iniziale. A tal fine
gli stessi regolamenti
didattici definiscono le conoscenze richieste per
l'accesso e ne
determinano, ove necessario, le modalita' di verifica, anche
a
conclusione di attivita' formative propedeutiche, svolte
eventualmente
in collaborazione con istituti di istruzione secondaria
superiore. Se la
verifica non e' positiva vengono indicati specifici
obblighi formativi
aggiuntivi da soddisfare nel primo anno di corso.
Tali obblighi formativi
aggiuntivi sono assegnati anche agli studenti
dei corsi di laurea ad accesso
programmato che siano stati ammessi ai
corsi con una votazione inferiore ad
una prefissata votazione minima.
2. Per essere ammessi ad un corso di laurea
specialistica occorre
essere in possesso della laurea, ovvero di altro titolo
di studio
conseguito all'estero, riconosciuto idoneo. Nel caso di corsi
di
laurea specialistica per i quali non sia previsto il numero
programmato
dalla normativa vigente in materia di accessi ai corsi
universitari, occorre,
altresi', il possesso di requisiti curriculari
e l'adeguatezza della
personale preparazione verificata dagli atenei.
3. In deroga al comma 2, i
decreti ministeriali possono prevedere
l'ammissione ad un corso di laurea
specialistica con il possesso del
diploma di scuola secondaria superiore,
esclusivamente per corsi di
studio regolati da normative dell'Unione europea
che non prevedano,
per tali corsi, titoli universitari di primo livello,
fatta salva la
verifica dell'adeguata preparazione iniziale di cui al comma
1.
4. Per essere ammessi ad un corso di specializzazione occorre
essere in
possesso almeno della laurea, ovvero di altro titolo di
studio conseguito
all'estero, riconosciuto idoneo. Nel rispetto delle
norme e delle direttive
di cui all'articolo 3, comma 6, i decreti
ministeriali stabiliscono gli
specifici requisiti di ammissione ad un
corso di specializzazione, ivi
compresi gli eventuali crediti
formativi universitari aggiuntivi rispetto al
titolo di studio gia'
conseguito, purche' nei limiti previsti dall'articolo
7, comma 3.
5. Per essere ammessi ad un corso di dottorato di ricerca
occorre
essere in possesso della laurea specialistica ovvero di altro
titolo
di studio conseguito all'estero e riconosciuto idoneo.
6. Il
riconoscimento dell'idoneita' dei titoli di studio conseguiti
all'estero ai
soli fini dell'ammissione a corsi di studio e di
dottorato di ricerca e'
deliberata dall'universita' interessata, nel
rispetto degli accordi
internazionali vigenti.
Art. 7.
Conseguimento dei titoli di
studio
1. Per conseguire la laurea lo studente deve aver acquisito
180
crediti, comprensivi di quelli relativi alla conoscenza
obbligatoria
di una lingua dell'Unione europea oltre l'italiano, fatte salve
le
norme speciali per la tutela delle minoranze linguistiche.
La
conoscenza deve essere verificata, secondo modalita' stabilite
dai
regolamenti didattici di ateneo, con riferimento ai livelli
richiesti
per ogni lingua.
2. Per conseguire la laurea specialistica lo
studente deve aver
acquisito 300 crediti, ivi compresi quelli gia' acquisiti
dallo
studente e riconosciuti validi per il relativo corso di
laurea
specialistica.
3. I decreti ministeriali determinano il numero di
crediti che lo
studente deve aver acquisito per conseguire il diploma
di
specializzazione. Tale numero deve essere compreso tra 300 e
360
crediti, ivi compresi quelli gia' acquisiti dallo studente
e
riconosciuti validi per il relativo corso di specializzazione.
Sono
fatte salve le diverse disposizioni previste da specifiche norme
di
legge o da direttive dell'Unione europea.
4. Per conseguire il master
universitario lo studente deve aver
acquisito almeno sessanta crediti oltre a
quelli acquisiti per
conseguire la laurea o laurea
specialistica.
Art. 8.
Durata normale dei corsi di
studio
1. Per ogni corso di studio e' definita una durata normale in
anni,
proporzionale al numero totale di crediti di cui all'articolo
7,
tenendo conto che ad un anno corrispondono sessanta crediti ai
sensi
del comma 2 dell'articolo 5.
2. La durata normale dei corsi di
laurea e' di tre anni; la durata
normale dei corsi di laurea specialistica e'
di ulteriori due anni
dopo la laurea.
Art. 9.
Istituzione e attivazione dei
corsi di studio
1. La procedura per l'istituzione dei corsi di studio
e'
disciplinata dal decreto del Presidente della Repubblica 27
gennaio
1998, n. 25.
2. Con autonome deliberazioni le universita' attivano
o disattivano
i corsi di studio istituiti ai sensi del comma 1,
dandone
comunicazione al Ministero. Nel caso di disattivazioni,
le
universita' assicurano comunque la possibilita' per gli studenti
gia'
iscritti di concludere gli studi conseguendo il relativo titolo
e
disciplinano la facolta' per gli studenti di optare per l'iscrizione
ad
altri corsi di studio attivati.
3. Una universita' puo' istituire un corso di
laurea specialistica
a condizione di aver attivato un corso di laurea
comprendente almeno
un curriculum i cui crediti formativi universitari
siano
integralmente riconosciuti per il corso di laurea specialistica,
con
l'eccezione dei corsi di cui all'articolo 6, comma 3. Sulla base
di
una specifica convenzione tra gli atenei interessati, il corso
di
laurea puo' essere attivato presso un'altra universita'.
4. All'atto
dell'istituzione di un corso di laurea, l'ordinamento
didattico stabilisce
quali crediti acquisiti saranno riconosciuti
validi per l'eventuale
prosecuzione degli studi universitari in altri
corsi di studio attivati
presso la medesima universita', nonche',
sulla base di specifiche
convenzioni, presso altre universita'.
Nota all'art.
9:
- Il decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio
1998, n. 25,
prevede: "Regolamento recante disciplina dei
procedimenti relativi allo
sviluppo ed alla programmazione
del sistema universitario, nonche' ai
comitati regionali di
coordinamento, a norma dell'art. 20, comma 8, lettere
a) e
b), della legge 15 marzo 1997, n. 59".
Art. 10.
Obiettivi e
attivita' formative qualificanti delle classi
1. I decreti ministeriali
individuano preliminarmente, per ogni
classe di corsi di studio, gli
obiettivi formativi qualificanti e le
attivita' formative indispensabili per
conseguirli, raggruppandole in
sei tipologie:
a) attivita' formative in
uno o piu' ambiti disciplinari relativi
alla formazione di base;
b)
attivita' formative in uno o piu' ambiti disciplinari
caratterizzanti la
classe;
c) attivita' formative in uno o piu' ambiti disciplinari affini
o
integrativi di quelli caratterizzanti, con particolare riguardo
alle
culture di contesto e alla formazione interdisciplinare;
d) attivita'
formative autonomamente scelte dallo studente;
e) attivita' formative
relative alla preparazione della prova
finale per il conseguimento del titolo
di studio e, con riferimento
alla laurea, alla verifica della conoscenza
della lingua straniera;
f) attivita' formative, non previste dalle lettere
precedenti,
volte ad acquisire ulteriori conoscenze linguistiche,
nonche'
abilita' informatiche e telematiche, relazionali, o comunque
utili
per l'inserimento nel mondo del lavoro, nonche' attivita'
formative
volte ad agevolare le scelte professionali, mediante la
conoscenza
diretta del settore lavorativo cui il titolo di studio puo'
dare
accesso, tra cui, in particolare, i tirocini formativi e
di
orientamento di cui al decreto del Ministero del lavoro 25 marzo
1998,
n. 142.
2. I decreti ministeriali determinano altresi', per
ciascuna
classe, il numero minimo di crediti che gli ordinamenti
didattici
riservano ad ogni attivita' formativa e ad ogni ambito
disciplinare
di cui al comma 1, rispettando i seguenti vincoli percentuali
sul
totale dei crediti necessari per conseguire il titolo di studio:
a) la
somma totale dei crediti riservati non potra' essere
superiore al 66 per
cento;
b) le somme dei crediti riservati, relativi alle attivita' di
cui
alle lettere a), b), c) e alle lettere d), e), f) del comma 1
non
potranno essere superiori, rispettivamente, al 50 per cento e al
20
per cento;
c) i crediti riservati, relativi alle attivita' di ognuna
delle
tipologie di cui alle lettere a), b,), c) e d), e), f) del comma
1
non potranno essere inferiori, rispettivamente, al 10 e al 5
per
cento.
Nota all'art. 10:
- Per il titolo del
decreto del Ministero del lavoro
del 25 marzo 1998, n. 142, si veda nelle
note alle
premesse.
Art. 11.
Regolamenti didattici di
ateneo
1. Le universita' disciplinano gli ordinamenti didattici dei
propri
corsi di studio nei regolamenti didattici di ateneo che sono
redatti
nel rispetto, per ogni corso di studio, delle disposizioni
del
presente regolamento e di successivi decreti ministeriali, e che
sono
approvati dal Ministro ai sensi dell'articolo 11, comma 1,
della
legge 19 novembre 1990, n. 341.
2. I regolamenti didattici di ateneo
e le relative modifiche sono
emanati con decreto rettorale e sono resi noti
anche con le modalita'
di cui all'articolo 17, comma 95, lettera b), della
legge 15 maggio
1997, n. 127. L'entrata in vigore degli ordinamenti didattici
e'
stabilita nel decreto rettorale di emanazione.
3. Ogni ordinamento
didattico determina:
a) le denominazioni e gli obiettivi formativi dei corsi
di
studio, indicando le relative classi di appartenenza;
b) il quadro
generale delle attivita' formative da inserire nei
curricula;
c) i crediti
assegnati a ciascuna attivita' formativa,
riferendoli, per quanto riguarda
quelle previste nelle lettere a),
b), c) dell'articolo 10, comma 1, ad uno o
piu' settori
scientifico-disciplinari nel loro complesso;
d) le
caratteristiche della prova finale per il conseguimento del
titolo di
studio.
4. Le determinazioni di cui al comma 3, lettere a) e b),
sono
assunte dalle universita' previa consultazione con le
organizzazioni
rappresentative a livello locale del mondo della produzione,
dei
servizi e delle professioni.
5. Per il conseguimento della laurea
specialistica deve comunque
essere prevista la presentazione di una tesi
elaborata in modo
originale dallo studente sotto la guida di un
relatore.
6. Il regolamento didattico di ateneo puo' prevedere piu' corsi
di
studio appartenenti alla medesima classe.
7. I regolamenti didattici di
ateneo, nel rispetto degli statuti,
disciplinano altresi' gli aspetti di
organizzazione dell'attivita'
didattica comuni ai corsi di studio, con
particolare riferimento:
a) agli obiettivi, ai tempi e ai modi con cui le
competenti
strutture didattiche provvedono collegialmente alla
programmazione,
al coordinamento e alla verifica dei risultati delle
attivita'
formative;
b) alle procedure di attribuzione dei compiti
didattici annuali
ai professori e ai ricercatori universitari, ivi comprese
le
attivita' didattiche integrative, di orientamento e di tutorato;
c)
alle procedure per lo svolgimento degli esami e delle altre
verifiche di
profitto, nonche' della prova finale per il
conseguimento del titolo di
studio;
d) alle modalita' con cui si perviene alla valutazione
del
profitto individuale dello studente, che deve comunque essere
espressa
mediante una votazione in trentesimi per gli esami e in
centodecimi per la
prova finale, con eventuale lode;
e) alla valutazione della preparazione
iniziale degli studenti
che accedono ai corsi di laurea e ai corsi di laurea
specialistica;
f) all'organizzazione di attivita' formative propedeutiche
alla
valutazione della preparazione iniziale degli studenti che
accedono
ai corsi di laurea, nonche' di quelle relative agli
obblighi
formativi aggiuntivi di cui al comma 1 dell'articolo 6;
g)
all'introduzione di un servizio di ateneo per il coordinamento
delle
attivita' di orientamento, da svolgere in collaborazione con
gli istituti
d'istruzione secondaria superiore, nonche' in ogni corso
di studio, di un
servizio di tutorato per gli studenti;
h) all'eventuale introduzione di
apposite modalita' organizzative
delle attivita' formative per studenti non
impegnati a tempo pieno;
i) alle modalita' di individuazione, per ogni
attivita', della
struttura o della singola persona che ne assume la
responsabilita';
l) alla valutazione della qualita' delle attivita'
svolte;
m) alle forme di pubblicita' dei procedimenti e delle
decisioni
assunte;
h) alle modalita' per il rilascio dei titoli congiunti
di cui
all'articolo 3, comma 9.
8. I regolamenti didattici di ateneo
disciplinano le modalita' con
cui le universita' rilasciano, come supplemento
al diploma di ogni
titolo di studio, un certificato che riporta, secondo
modelli
conformi a quelli adottati dai Paesi europei, le
principali
indicazioni relative al curriculum specifico seguito dallo
studente
per conseguire il titolo.
9. Le universita', con appositi
regolamenti, riordinano e
disciplinano le procedure amministrative relative
alle carriere degli
studenti in accordo con le disposizioni del presente
regolamento, di
successivi decreti ministeriali e dei regolamenti didattici
di
ateneo. Per l'elaborazione di valutazioni statistiche omogenee
sulle
carriere degli studenti universitari, il Ministro, con
propri
decreti, individua i dati essenziali che devono essere presenti
nei
sistemi informativi sulle carriere degli studenti di tutte
le
universita'.
Note all'art. 11:
- Per il testo
dell'art. 11, comma 1, della legge
19 novembre 1990, n. 341, si veda nelle
note all'art. 1.
- Per il testo dell'art. 17, comma 95, della legge
15
maggio 1997, n. 127, si veda nelle note alle premesse.
Art. 12.
Regolamenti didattici dei corsi
di studio
1. In base all'articolo 11, comma 2, della legge 19 novembre
1990,
n. 341, il regolamento didattico di un corso di studio,
deliberato
dalla competente struttura didattica in conformita' con
l'ordinamento
didattico nel rispetto della liberta' d'insegnamento, nonche'
dei
diritti e doveri dei docenti e degli studenti, specifica gli
aspetti
organizzativi del corso di studio. Il regolamento e' approvato con
le
procedure previste nello statuto dell'ateneo.
2. Il regolamento
didattico di un corso di studio determina in
particolare:
a) l'elenco
degli insegnamenti, con l'indicazione dei settori
scientifico-disciplinari di
riferimento e dell'eventuale
articolazione in moduli, nonche' delle altre
attivita' formative;
b) gli obiettivi formativi specifici, i crediti e le
eventuali
propedeuticita' di ogni insegnamento e di ogni altra
attivita'
formativa;
c) i curricula offerti agli studenti e le regole
di
presentazione, ove necessario, dei piani di studio individuali;
d) la
tipologia delle forme didattiche, anche a distanza, degli
esami e delle altre
verifiche del profitto degli studenti;
e) le disposizioni sugli eventuali
obblighi di frequenza.
3. Le disposizioni dei regolamenti didattici dei corsi
di studio
concernenti la coerenza tra i crediti assegnati alle
attivita'
formative e gli specifici obiettivi formativi programmati
sono
deliberate dalle competenti strutture didattiche, previo
parere
favorevole di commissioni didattiche paritetiche o di altre
analoghe
strutture di rappresentanza studentesca. Qualora il parere non
sia
favorevole la deliberazione e' assunta dal senato accademico.
Il
parere e' reso entro trenta giorni dalla richiesta. Decorso
inutilmente
tale termine la deliberazione e' adottata prescindendosi
dal parere.
4. Le
universita' assicurano la periodica revisione dei regolamenti
didattici dei
corsi di studio, in particolare per quanto riguarda il
numero dei crediti
assegnati ad ogni insegnamento o altra
attivita'
formativa.
Nota all'art. 12:
- Per il
testo dell'art. 11, comma 2, della legge n.
341/1990, si veda nelle note
all'art. 1.
Art. 13.
Norme transitorie e finali
1. Le universita'
adeguano gli ordinamenti didattici dei propri
corsi di studio alle
disposizioni del presente regolamento e del
decreto ministeriale che
individua le classi relative ai predetti
corsi entro diciotto mesi dalla
pubblicazione del medesimo decreto
nella Gazzetta Ufficiale.
2. Le
universita' assicurano la conclusione dei corsi di studio e
il rilascio dei
relativi titoli, secondo gli ordinamenti didattici
vigenti, agli studenti
gia' iscritti alla data di entrata in vigore
dei nuovi ordinamenti didattici
e disciplinano altresi' la facolta'
per gli studenti di optare per
l'iscrizione a corsi di studio con i
nuovi ordinamenti. Ai fini dell'opzione
le universita' riformulano in
termini di crediti gli ordinamenti didattici
vigenti e le carriere
degli studenti gia' iscritti.
3. Gli studi compiuti
per conseguire i diplomi universitari in base
ai previgenti ordinamenti
didattici sono valutati in crediti e
riconosciuti dalle universita' per il
conseguimento della laurea di
cui all'articolo 3, comma 1. La stessa norma si
applica agli studi
compiuti per conseguire i diplomi delle scuole dirette a
fini
speciali istituite presso le universita', qualunque ne sia la
durata.
4. L'istituzione da parte di un'universita' dei corsi di laurea
e
di laurea specialistica di cui all'articolo 3, comma 1, aventi la
stessa
denominazione di corsi di diploma universitario o di laurea
gia' attivati
nell'anno accademico 1996-97, ovvero istituiti dalle
universita' ai sensi
dell'articolo 2, comma 4, del decreto del
Presidente della Repubblica 27
gennaio 1998, n. 25, costituisce
attuazione dell'obiettivo del sistema
universitario per il triennio
1998-2000 di cui all'articolo 1, comma 1,
lettera d), del decreto
ministeriale 6 marzo 1998, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 83
del 9 aprile 1998, e non comporta il ricorso alla procedura
di cui
all'articolo 9, comma 1.
5. Ai sensi dell'articolo 17, comma 101,
della legge 15 maggio
1997, n. 127, come modificato dall'articolo 1, comma
15, lettera b),
della legge 14 gennaio 1999, n. 4, la disposizione di cui al
comma 4
si applica altresi' ai corsi di diploma universitario o di
laurea
attivati sperimentalmente dalle universita' negli anni
accademici
1997-98 e 1998-99, purche' risulti acquisito il parere favorevole
del
comitato regionale di coordinamento.
6. Fatte salve le scuole presso
le quali sono attivati i corsi di
specializzazione di cui all'articolo 3,
comma 6, le scuole di
specializzazione attualmente istituite sono disattivate
entro il
terzo anno accademico successivo a quello di entrata in vigore
del
presente regolamento. La relativa formazione specialistica
e'
assicurata da corsi di laurea specialistica o di dottorato di
ricerca,
nonche' dai corsi di formazione finalizzata e integrativa di
cui all'articolo
3, comma 8.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara'
inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica
ita1iana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di
farlo
osservare.
Roma, 3 novembre 1999
Il Ministro:
Zecchino
./ri;
Visto, il Guardasigilli: Diliberto Registrato alla Corte
dei conti
il 20 dicembre 1999 Registro n. 1 Universita' e ricerca
scientifica
e tecnologica, foglio n. 225
Note all'art.
13:
- Si riporta il testo dell'art. 2, comma 4, del citato
decreto del
Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n.
25:
"4. In deroga alle
disposizioni di cui al comma 3 le
universita', sulla base di una relazione
tecnica del nucleo
di valutazione interno e acquisito il parere favorevole
del
comitato regionale di coordinamento, possono autonomamente
istituire
nuove facolta' e corsi nel territorio sede
dell'ateneo, con risorse a carico
dei propri bilanci e
senza oneri aggiuntivi sui trasferimenti statali al
sistema
universitario. L'istituzione delle facolta' e l'attivazione
dei
corsi di cui al presente comma sono comunicate al
Ministero".
- L'art. 1,
comma 1, lettera d), del decreto
ministeriale 6 marzo 1998 (Determinazione
degli obiettivi
del sistema universitario per il triennio 1998-2000),
cosi'
recita:
"1. In attuazione dell'art. 2, comma 3, lettera a),
del
decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n.
25, sono
obiettivi del sistema universitario per il
triennio 1998-2000:
a)-c)
(omissis);
d) l'attuazione delle disposizioni concernenti il
sistema
universitario di cui alla legge 15 maggio 1997, n.
127, il consolidamento, la
razionalizzazione e la
qualificazione degli interventi previsti dai
precedenti
piani di sviluppo".
- Si riporta il testo dell'art. 17, comma
101, della
legge 15 maggio 1997, n. 127, come modificato dall'art.
1,
comma 15, lettera b), della legge 14 gennaio 1999, n. 4:
"101. In ogni
universita' o istituto di istruzione
universitaria, nelle more
dell'attuazione della disciplina
di cui al comma 95, si applicano gli
ordinamenti didattici
vigenti alla data di entrata in vigore della presente
legge
fatta salva la facolta' per il Ministro dell'universita' e
della
ricerca scientifica e tecnologica di autorizzare,
sperimentalmente e per una
durata limitata, con proprio
decreto, previo parere del Consiglio
universitario
nazionale (CUN), modifiche ai predetti ordinamenti
ovvero
l'attivazione di corsi universitari, per i quali non
sussistano
ordinamenti didattici alla data di entrata in
vigore della presente legge,
purche' previsti nei piani di
sviluppo del sistema universitario e dagli
strumenti
attuativi del regolamento di cui all'articolo 20, comma
8,
lettera a), della legge 15 marzo 1997, n. 59, ovvero per i
quali sia
stato comunque acquisito il parere favorevole del
comitato regionale di
coordinamento di cui all'articolo 3
del decreto del Presidente della
Repubblica 27 gennaio
1998, n. 25. I regolamenti didattici di ateneo
disciplinano
le modalita' e i criteri per il passaggio al
nuovo
ordinamento, ferma restando la facolta' degli studenti
iscritti di
completare i corsi di studio, ovvero di
transitare ai nuovi corsi previo
riconoscimento, da parte
delle strutture didattiche competenti, degli
esami
sostenuti con esito positivo".